top of page

Statuto

COSTITUZIONE

Art. 1 (Denominazione – Sede – Durata)

E’ costituita l’Associazione culturale denominata COMPAGNIA DELL’AUTOMOBILE.

E’ una libera Associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
L’Associazione ha la sede sociale e legale in Milano, 20125, Via Tullo Morgagni 8.

FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 2 (Scopi e Attività)
I fini associativi sono la tutela, la divulgazione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione in Italia e nell'Unione Europea dei diritti degli automobilisti attraverso tutte quelle iniziative necessarie per il raggiungimento di dette finalità:
a) facilitare la collaborazione  con le Istituzioni anche attraverso il reperimento degli spazi e dei mezzi necessari;
b) sviluppare e valorizzare la conoscenza dei diritti degli automobilisti con la creazione di eventi e manifestazioni;
c) promuovere e favorire scambi culturali e rapporti di collaborazione anche con altre associazioni, con altri enti e/o organismi, locali, nazionali ed internazionali;
d) divulgare iniziative ed opportunità economiche per gli associati, ferma restando l’assenza del fine di lucro della associazione, a favore degli associati.

Nello specifico l’Associazione organizza:

e) attività culturali (mostre, laboratori artistici, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documentari);
f) attività promozionali (diffusione delle attività culturali, economiche ed artistiche attraverso i mezzi di comunicazione quali internet, TV, radio; pubblicazione di cataloghi, di un bollettino di informazione e di aggiornamento sulle attività dell’associazione);
g) attività didattiche e di formazione (corsi di preparazione e di perfezionamento
delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca);

h) l'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI

Art. 3 (Ammissione)
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:  soci attivi, soci ordinari, soci sostenitori  e infine soci onorari.

SOCI ATTIVI: sono definiti anche Soci Effettivi in quanto contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali attraverso la vigilanza e la salvaguardia dello spirito fondante dell'Associazione. Sono chiamati a partecipare attivamente alla progettazione ed alla attuazione delle attività promosse.

SOCI ORDINARI: sono coloro che per la propria attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, condividono gli scopi sociali dell’Associazione.

SOCI SOSTENITORI: sono tutti coloro che non sono obbligati a partecipare all’attività dell’Associazione, ma che la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.

SOCI ONORARI: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo perché l’Associazione si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci per ragioni connesse alla loro professione o al loro prestigio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

Le persone fisiche che vogliono aderire all’Associazione devono:
a) Compilare il modulo di iscrizione ovvero rispondere al questionario telefonico di adesione indicando il nome, il cognome, i dati anagrafici, la professione, l'indirizzo, la Categoria di Socio, la data di ammissione e autorizzando il trattamento dei propri dati personali.
b) Versare la quota di ammissione e la quota annua richieste.

 

Le persone giuridiche, le associazioni, sia pubbliche che private, che vogliono aderire
all’Associazione devono:
a) Presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando la ragione sociale, allegando la delibera dell’organo competente da cui risulti che si approva l'iscrizione e si accetta il presente Statuto,  indicando il soggetto delegato a rappresentarla;
b) Versare la quota di ammissione e la quota annuale richiesta.

Le domande di ammissione di nuovi soci sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, senza l’obbligo di motivazione, con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 4 (Tesseramento)

Le quote annue sono diversificate in base alle Categorie di Socio:


SOCI ATTIVI euro 24
SOCI ORDINARI euro 12
SOCI SOSTENITORI euro 50 (è possibile  versare un importo superiore)
SOCI ONORARI quota gratuita

I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori potranno iscriversi durante il corso dell’anno sociale e la tessera avrà validità dal giorno di iscrizione fino allo stesso giorno dell’anno successivo.
I Soci Attivi potranno iscriversi durante il corso dell’anno sociale e la tessera avrà validità fino al 31 dicembre dell’anno stesso. Il rinnovo dovrà essere effettuato obbligatoriamente nel gennaio dell’anno successivo.

Art. 5 (Diritti dei soci)

Ai Soci Attivi riuniti in Assemblea spetta il diritto di eleggere gli organi sociali e di approvare le modifiche statutarie e dei Regolamenti.
I Soci hanno diritto di informazione e di controllo sulle attività dell’Associazione.
Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni promosse dall'Associazione, alla frequenza di corsi organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Art. 6 (Doveri dei soci)
Ciascun socio deve:
a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
c) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il
coordinamento del Consiglio Direttivo.
d) Versare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Ordinaria non oltre i termini di approvazione del bilancio preventivo per permettere la copertura dei costi di gestione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 (Decesso - Dimissioni – Esclusione)
La qualità di Socio si perde:
a) Per decesso;
b) Per recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà
comunicazione;
c) Per esclusione, quando esistano gravi ragioni, tra le quali rientra il comportamento non conforme ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dall’Assemblea, tra i quali il ritardato pagamento della quota sociale annuale. L’esclusione è insindacabile.
- Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo, e rimarrà comunque debitore delle quote sociali di sua competenza.
- La quota di ammissione e le ulteriori quote e/o contributi versati sono acquisiti definitivamente al Patrimonio Comune.

GLI ORGANI


Art. 8 (Indicazione degli organi)
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vicepresidente
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere
g) Il Collegio dei Probiviri
h) Il Collegio dei Revisori
i) Il Presidente Onorario

L’ASSEMBLEA

Art. 9 (Composizione)
- L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci Attivi, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Ogni Socio Attivo può farsi rappresentare per delega esclusivamente da un altro Socio Attivo con un massimo di 5 deleghe.
- I Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari partecipano all’Assemblea Ordinaria senza diritto di voto.
- Alle assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati per l’occasione dal Presidente.

Art. 10 (Presidenza dell’Assemblea)
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in subordine da persona eletta dall’Assemblea medesima.
- Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe, nonché verificare il diritto di partecipazione dei Soci al voto.

Art. 11 (Convocazione)
- L’Assemblea deve essere convocata mediante e-mail o telefax contenente l’ordine del giorno. Ciascun socio sarà avvisato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. Nello stesso avviso può essere fissata una seconda convocazione per una data successiva, qualora la prima adunanza non si sia potuta validamente svolgere.
- Per la validità dell’Assemblea, in prima convocazione, deve essere presente personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 12 (Assemblea Ordinaria)
- L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno e può tenersi in qualunque luogo.
- Le deliberazioni saranno validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello di chi presiede l’Assemblea.
- L’Assemblea Ordinaria, provvede a:

a) Eleggere gli organi sociali;
b) Approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell’Associazione;
c) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’Associazione;
d) Approvare i programmi delle attività da svolgere;
e) Nominare il Presidente Onorario dell’Associazione;
f) Nominare l'eventuale Consiglio dei Revisori dei conti;
g) Nominare l'eventuale Consiglio dei Probiviri.
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria sarà riportato nell’apposito Libro e dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario o, in caso di sua assenza, dalla persona designata a fungere da segretario della riunione.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 13 (Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:
a) Le modifiche e variazioni delle norme statutarie;
b) I Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo che potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere che regole interne di carattere organizzativo;
c) Lo scioglimento dell’Associazione.
 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la maggioranza dei Soci Attivi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 (Composizione e Poteri)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque  ad un massimo di quindici membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ai componenti del Consiglio Direttivo vengono attribuite le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare è compito del Consiglio Direttivo:

a) Concordare al suo interno il programma delle attività da perseguire nei limiti delle finalità sociali, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
b) Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
c) Procedere alla compilazione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione nel rispetto degli scopi statutari, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
d) Predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale dell’attività;
e) Conferire deleghe a singoli membri dell’Associazione o a terzi;
f) Nominare speciali Gruppi di Lavoro permanenti o temporanei per lo studio e l’esecuzione di particolari compiti;
g) Esaminare le proposte dei Gruppi di Lavoro e degli Associati;
h) Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea;
i) Deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
l) Proporre all’Assemblea l’esclusione dei Soci.
Il Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, nel caso di sua assenza dal Vicepresidente.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato tramite e-mail o telefax almeno 10
(dieci) giorni prima della riunione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito Libro, custodito presso la sede dell’Associazione.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il
Consiglio stesso coopta un nuovo consigliere tra i Soci Attivi che dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.


IL PRESIDENTE

Art. 15 (Elezione – Durata – Funzioni)
Il Presidente è nominato dall’Assemblea Ordinaria ed assume la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, dal Vicepresidente.
 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo  per la ratifica del suo operato.

VICE - PRESIDENTE

Art. 16 (Elezione – Durata – Funzioni)
Il Vicepresidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento del primo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, questi viene sostituito in ogni suo compito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

TESORIERE - SEGRETARIO

Art. 17 (Elezione – Durata – Funzioni)
Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dall’Assemblea Ordinaria. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Segretario dipende direttamente dal Presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario cura:
a) Il tesseramento e la tenuta del registro degli Associati;
b) L’aggiornamento degli associati sulle attività promosse dall’Associazione;
c) La stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
d) L’archivio delle attività svolte dall’Associazione.

 

Il Tesoriere cura:
a) La contabilità dell'Associazione;
b) Il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art. 18 (Elezione – Durata – Funzioni)
- L’Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei Probiviri che vigila sull’andamento della gestione economica ed organizzativa dell’Associazione. E’ composto da tre membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Il Collegio ha il compito di esaminare qualunque controversia sorga in merito alla esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto. Delibera dunque sulle controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Tali controversie escludono ogni altra giurisdizione e saranno decise con equità e senza formalità di procedure.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19 (Elezione – Durata – Funzioni)
- L’Assemblea dei Soci può nominare, se ritenuto necessario, il Collegio dei Revisori che controlla la situazione patrimoniale dell'Associazione e riferisce all'Assemblea un rendiconto sulla gestione morale e finanziaria dell'Associazione. E’ composto da tre membri che durano in carica un anno e sono rieleggibili.

PRESIDENTE ONORARIO


Art. 20 (Elezione – Durata – Funzioni)
Il Presidente Onorario, se ritenuto, può essere nominato dall’Assemblea.

PATRIMONIO

Art. 21 (Risorse economiche)
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dal Fondo Comune che garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie sia per il funzionamento dell’Associazione che per lo svolgimento delle sue attività.
Il Fondo Comune risulta costituito da:
a) Quote associative dei soci;
b) Contributi annuali e straordinari dei soci quando deliberati;
c) Contributi di privati;
d) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, ed altre persone fisiche e giuridiche;
e) Contributi di organismi internazionali;
f) Donazioni e lasciti testamentari;
g) Sponsorizzazioni;
h) Rimborsi derivanti da convenzioni;
i) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali;
l) Entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
m) Avanzi di gestione;
n) Beni mobili ed immobili ricevuti in dono o acquisiti dall'Associazione.
L’Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
I proventi e le spese connesse ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali saranno gestiti con contabilità separata evidenziati in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
E’ vietato procedere alla distribuzione anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell’organizzazione.

Art. 22 (Liquidazione - Devoluzione dei beni)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori anche fra i non soci.
In caso di cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, a  norma del codice civile, ad associazioni od enti con fini analoghi a
quelli dell’Associazione stessa.
E’ esclusa ogni opportunità di ripartizione tra i soci del patrimonio stesso.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 23 (Bilancio preventivo e consuntivo)
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Il Consiglio direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria:
a) Il bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell’esercizio precedente, (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario);
b) Il bilancio preventivo relativo all’attività da svolgere nell’esercizio successivo (entro il 31 marzo di ogni anno).
Ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo deve altresì approvare il rendiconto finanziario ed economico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nell’attività sociale nell’esercizio successivo e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta.
Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede della Associazione e può essere consultato da ogni socio.

Art. 24 (Libri e scritture contabili)

L'Associazione dovrà dotarsi dei seguenti libri e/o scritture contabili:
a) Libro degli associati che sarà composto da diverse sezioni contenenti gli elenchi delle diverse categorie di associati.
b) Libro delle Assemblee in cui dovranno essere verbalizzate le Assemblee Ordinarie e
Straordinarie e le relative deliberazioni.
c) Libro del Consiglio Direttivo in cui dovranno essere verbalizzate le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni.
d) Libro Cassa in cui saranno annotate tutte le entrate e le uscite dell'Associazione.
e) Registro delle fatture in cui saranno annotate le fatture emesse e le fatture ricevute. L’Associazione, all'occorrenza, può dotarsi di tale registro.

f) Registro dei beni mobili ed immobili acquisiti, ricevuti in dono o per lascito testamentario. L’Associazione, all'occorrenza, può dotarsi di tale registro.

CONVENZIONI - AFFILIAZIONI - CONSORZI

Art. 25 (Deliberazione e Stipula)
L’Associazione può stipulare convenzioni, può aderire e consorziarsi con altre associazioni, organismi o enti esistenti.
Le convenzioni, le affiliazioni e i consorzi sono deliberati dal Consiglio Direttivo e firmate dal Presidente che partecipa, per l’Associazione, alla relativa stipula.

GRUPPI DI LAVORO
Art. 26 (Nomina e Funzioni)
Le proposte delle attività (manifestazioni, eventi, mostre, estemporanee, progetti sul territorio ecc.) dovranno essere presentate al Presidente e dovranno essere poi discusse ed approvate dal Consiglio Direttivo.
Il gruppo di lavoro nominerà un suo referente che si relazionerà con il Consiglio Direttivo per tutta la durata del progetto.

CARICHE SOCIALI
Art. 27 (Gratuità e compensi)
Le cariche sociali sono di norma ed in generale assunte gratuitamente dai Soci Attivi e dai loro rappresentanti.
Eventuali compensi per attività ed incarichi particolari, svolti dai soci in relazione alle cariche sociali ricoperte, sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
I soci che partecipano alle attività dell’Associazione ed offrono delle prestazioni inerenti il proprio campo ed attività professionale, potranno ricevere dei compensi previa preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo ed approvazione del preventivo.

RESPONSABILITA’
Art. 28 (Responsabilità dell’associazione)
L’Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo Comune, di eventuali danni a carico di terzi.

Art. 29 (Risoluzione delle controversie)

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.30 (Risoluzione delle controversie)

Ogni controversia che possa insorgere tra l'Associazione ed i Soci ovvero tra i Soci medesimi in relazione alla applicazione del presente Statuto o riguardante l'attività dell'Associazione sarà devoluta alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quante sono le parti in disaccordo e da un Presidente nominato dalle parti stesse. Il voto del Presidente in caso di parità di voto vale doppio.

Gli arbitri decideranno entro tre mesi secondo equità e rispettando il principio del contraddittorio. L'arbitrato sarà di tipo irrituale.

 

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

 

bottom of page